In tema di danno c.d. “da vacanza rovinata”, inteso come disagio psicofisico conseguente alla mancata realizzazione della vacanza programmata, la raggiunta prova dell’inadempimento del tour operator e/o dell’agenzia viaggi esaurisce in sé la prova del danno. Ciò, in quanto gli stati psichici interiori dell’attore, per un verso, non possono formare oggetto di prova diretta e, per altro verso, sono desumibili dalla mancata realizzazione della “finalità turistica” (che qualifica il contratto) e dalla concreta regolamentazione contrattuale delle diverse attività e dei diversi servizi, in ragione della loro essenzialità alla realizzazione dello scopo vacanziero.

(Tribunale Milano, Sez. XI, sentenza n. 5036 del 15/05/2014)

Approfondimento a cura di Renata Pilello.

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