Il tour operator è direttamente responsabile solamente allorquando l’evento dannoso risulti da ascriversi alla condotta colposa del terzo prestatore della cui attività si sia avvalso, essendo tenuto al risarcimento dei danni sofferti dal turista consumatore di pacchetto turistico in conseguenza della medesima, salvo in ogni caso il suo diritto di rivalsa nei confronti del prestatore medesimo.
(Cassazione Civile, sentenza 11 dicembre 2012 n. 22619)
Approfondimento a cura di Renata Pilello.
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