La condotta posta in essere dal turista che ha deciso in libertà ed autonomia di instaurare un nuovo rapporto obbligatorio con l’agenzia viaggi del luogo in cui si svolge la vacanza, costituisce fatto interruttivo del nesso causale con il tour operator. Viene pertanto meno il presupposto della sua pretesa risarcitoria.

(Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 8 maggio 2015 n. 9317)

Approfondimento a cura di Renata Pilello.

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