Se la Compagnia aerea cancella il volo, oltre a rimborsare il costo del biglietto, deve restituire al passeggero anche i costi sostenuti per il trasferimento in pullman da e per l’aeroporto.
È quanto stabilito dal Giudice di Pace di Torino nella sentenza n. 1230/2017, che ha condannato la compagnia Ryanair a risarcire il cliente anche dei costi sopportati per i trasferimenti dall’aeroporto all’albergo e viceversa, costi che, all’atto della prenotazione, la Compagnia stessa aveva suggerito al cliente di inserire per comodità nel pacchetto.
La rifusione delle spese sostenute dal passeggero si giustifica in base al regolamento CE 961/2007, al fine di evitare un ingiustificato arricchimento della compagnia.
Approfondimento a cura di Renata Pilello.
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