“L’inosservanza delle linee-guida e delle buone pratiche clinico-assistenziali e la qualificazione della condotta come caratterizzata da imprudenza piuttosto che imperizia escluderebbero la configurabilità dell’ipotesi di non punibilità del fatto prevista dal nuovo articolo 590 sexies codice penale (*) che oggi disciplina la responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie in relazione alle fattispecie di omicidio colposo e lesioni personali colpose” (Cassazione 33770/2017)

(*) articolo 590 sexies, secondo comma, codice penale: “Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.”

Approfondimento a cura di Roberto Sparpaglione.

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