Il danneggiato deve indicare in modo serio (vale a dire non apodittico), preciso e specifico (quindi non solo con la descrizione della condotta che si assume errata ma anche con la illustrazione delle ragioni che supportano tale affermazione) i profili di inadempimento sanitario; compete al medico ed alla struttura sanitaria l’onere di dimostrare che, in relazione ai profili censurati, l’inadempimento non c’è stato o che, pur esistendo, non è stato causa del danno (Tribunale, Roma, sez. XIII, sentenza 31/05/2018).

Approfondimento a cura di Roberto Sparpaglione.

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