In ordine al nesso di causalità, qualora il giudice non sia in grado di accertare in modo certo e pieno che il danno derivi dalla condotta del medico e/o della struttura, occorrerà verificare se in mancanza della condotta sanitaria censurata (ovvero in presenza di una condotta più appropriata ed omessa) i risultati (in termini di normalità applicata alla singola e complessiva fattispecie) sarebbero stati diversi e migliori (per il paziente) secondo il principio del “più probabile che non”. Qualora tale risultato non emerga e rimanga incerta l’origine dell’evento dannoso, le domande del danneggiato saranno rigettate, in quanto è a suo carico la prova del nesso causale (Tribunale, Roma, sez. XIII, sentenza 31/05/2018).

Approfondimento a cura di Roberto Sparpaglione.

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