In  tema di responsabilità sanitaria, qualora un intervento operatorio,  sebbene eseguito in modo conforme alla lex artis e non determinativo di un peggioramento della condizione patologica che doveva rimuovere, risulti, all’esito degli accertamenti tecnici effettuati, del  tutto inutile, ove tale inutilità sia stata conseguente all’omissione da  parte della struttura sanitaria dell’esecuzione dei trattamenti preparatori all’intervento necessari, sempre secondo la lex  artis, per assicurarne l’esito positivo, nonché dell’esecuzione o  prescrizione dei necessari trattamenti sanitari successivi, si configura una condotta della struttura che risulta di inesatto adempimento  dell’obbligazione. Essa, per il fatto che l’intervento si è concretato in una ingerenza inutile sulla sfera psico-fisica della persona, si connota come danno evento, cioè lesione ingiustificata di quella sfera, cui  consegue un danno-conseguenza alla persona di natura non  patrimoniale, ravvisabile sia nella limitazione e nella sofferenza  sofferta per il tempo occorso per le fasi preparatorie, di esecuzione e postoperatorie dell’intervento, sia nella sofferenza ricollegabile alla successiva percezione della inutilità dell’intervento. (Cassazione 12597-2017)

Approfondimento a cura di Roberto Sparpaglione.

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