Per l’accertamento del lavoro straordinario prestato da un autotrasportatore, i dischi cronotachigrafi, in originale od in copia fotostatica, non possono da soli fornire piena prova né dell’effettuazione del lavoro o dell’eventuale straordinario, né della loro effettiva entità qualora il datore di lavoro\committente disconosca la conformità ai fatti in essi registrati e rappresentati. Stante la preclusione sancita dall’art. 2712 c.c., la prova deve essere integrata da ulteriori elementi, pur se anch’essi di carattere indiziario o presuntivo, offerti dall’interessato o acquisiti dal giudice del lavoro nell’esercizio dei propri poteri istruttori.

Approfondimento a cura di Roberto Sparpaglione.

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