Èlegittimo il licenziamento del dipendente per furto di beni di modico valore nonostante l’assenza di precedenti disciplinari, in quanto la condotta è tale da far venire meno irrimediabilmente il rapporto di fiducia che sta alla base del rapporto di lavoro, trattandosi di una condotta grave, commessa nell’esercizio delle funzioni, costituente illecito penale e contemplata peraltro dal contratto collettivo fra le ipotesi di licenziamento per giusta causa. Ciò che maggiormente rileva nella fattispecie in esame, ai fini della proporzionalità fra fatto addebitato e recesso, non è tanto il valore dei beni oggetto della appropriazione, quanto la circostanza che la condotta posta in essere dalla dipendente è suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento dei propri obblighi, in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del prestatore nello svolgimento dell’attività lavorativa, nonché di far venir meno il grado di affidamento richiesto dalle mansioni esercitate dal prestatore medesimo.(Cassazione 13162-2015)

Approfondimento a cura di Roberto Sparpaglione.

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