In presenza di una delibera di esclusione, il socio che intenda contestare l’atto risolutivo dovrà necessariamente opporsi alla delibera medesima nelle forme e nei termini previsti dall’art. 2533 c.c., e ciò anche quando la società abbia intimato il licenziamento. Il difetto di opposizione alla delibera rende infatti definitivo lo scioglimento del rapporto sociale e produce gli effetti previsti dall’art. 5, comma 2, della legge n. 142/2001, rendendo inammissibile per difetto di interesse l’azione proposta per contestare la legittimità del solo licenziamento.
(Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3836 del 26 febbraio 2016).

Approfondimento a cura di Stefano Sparpaglione.

Per maggiori informazioni sull’argomento è possibile contattarlo direttamente all’indirizzo stefano@sparpaglione.it