Divieto di licenziamento: per quanto e per quali aziende opera ancora?

In questo articolo proviamo a rispondere ad alcuni quesiti facendo chiarezza sul divieto di licenziamento ancora in vigore nel nostro Paese.

La crisi dovuta all’emergenza sanitaria COVID19 ha bloccato il mercato del lavoro arginando il ricorso ai licenziamenti collettivi ed individuali per GMO e provvedendo a sospendere le procedure già avviate al momento dell’entrata in vigore delle disposizioni normative restrittive.

La disciplina del c.d. divieto di licenziamento emerge dalla lettura combinata delle disposizioni contenute nei Decreti Legge emanati in questi ultimi mesi (D.L. n. 41/2021 D.L. n. 73/2021 e D.L. n. 99/2021), ciò che rende opportuno riassumere nel modo più lineare possibile la situazione attuale.

Le preclusioni di licenziamento per GMO (art. 3 L. 604/66) e le sospensioni delle procedure in corso (art. 7 L. 604/66) operano ancora oggi per:

1. i datori di lavoro delle Industrie tessili, delle confezioni articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia (codici ATECO 13 14 e 15), fino al 31 Ottobre 2021, a prescindere dall’utilizzo dello strumento di integrazione salariale concesso. La norma di riferimento è l’articolo 50 bis, comma 2 DL 73/2021 convertito in legge 106/2021.

2. i datori di lavoro che fanno ricorso all’assegno ordinario FIS e alla Cassa in deroga. A queste aziende lo strumento di integrazione salariale è stato concesso per un massimo di 28 settimane dal 1 Aprile al 31 Dicembre 2021. In sede di conversione del DL 41/2021 è stato peraltro aggiunto all’art. 8 il nuovo comma 2 bis, che ha consentito che i trattamenti di Cassa integrazione Covid fossero concessi in continuità ai datori di lavoro che avessero integralmente usufruito dei trattamenti previsti dalla legge di Bilancio (L. 178/2020). Il totale delle settimane di integrazione salariale è quindi arrivato 40 (12 settimane dal 1 Gennaio al 31 Marzo 2021 e 28 dal 1 aprile al 31 dicembre 2021). Per queste imprese il blocco dei licenziamenti opera fino al 31 Ottobre 2021 a prescindere dall’utilizzo dell’assegno ordinario fis o della cassa in deroga. Le norme di riferimento sono l’articolo 8, comma 2 e comma 10 del DL 41/2021 (convertito in legge 69/2021)

3. i datori di lavoro che fanno ricorso alla CISOA (Operai Agricoli). Anche per questi Datori di lavoro il blocco dei licenziamenti opera fino al 31 Ottobre 2021 a prescindere dall’uso del trattamento di integrazione salariale concesso in ogni caso per un massimo di 120 giorni, dal 1 Aprile al 31 Dicembre 2021. Le norme di riferimento sono l’articolo art. 8, comma 8 e comma 10 del DL 41/2021 convertito in legge 69/2021

4. i datori di lavoro operanti nel settore dell’industria (eccezion fatta per le aziende del settore tessile di cui al punto 1) che richiedono l’integrazione salariale ai sensi degli articoli 40, comma 3 e 40 bis, comma 1 del Decreto Sostegni Bis per i quali il divieto opera fino al 31 dicembre 2021 per il periodo di ammortizzatore autorizzato. La normativa di riferimento è l’art. 40 commi 1-3 DL 73/2021 conv in L. 106/2021 che ha previsto che i datori di lavoro rientranti nella disciplina dell’art. 8, comma 1 del Decreto Sostegni (ovvero aziende del settore industriale che hanno presentato "domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27"), possano presentare domanda in integrazione salariale straordinaria per una durata massima di 26 settimane (intercorrenti tra il 26 maggio ed il 31 Dicembre 2021) salvo che:

- nel primo semestre 2021 abbiano registrato un calo di fatturato del 50% rispetto al primo semestre 2021;

- la domanda sia preceduta e legittimata dalla stipula di accordi collettivi aziendali (ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 81/2015) di riduzione dell'attività lavorativa dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis, finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica.

Inoltre l’articolo 40, comma 1, DL 73/2021 conv in L. 106/2021 ha previsto la possibilità di stipulare un contratto di solidarietà in deroga con riferimento al quale, pur non avendo il legislatore espressamente subordinato la prosecuzione del divieto di licenziamento, dovrebbe potersi applicare per analogia il divieto (la finalità del contratto di solidarietà di evitare esuberi e licenziamenti del personale costituisce elemento essenziale degli accordi di cui all’articolo 21, comma 5, del D.lgs. n. 148/2015).

5. i datori di lavoro che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, che occupino un numero di lavoratori subordinati non inferire a 1.000 unità e che richiedono l’accesso al trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del D.L. 103/2021. Per queste aziende il divieto di licenziamento opera fino al 31 dicembre 2021 per il periodo di ammortizzatore autorizzato.

6. i datori di lavoro del settore del Turismo, stabilimenti balneari e commercio. In questo settore c'è da fare una distinzione: per le aziende che richiedano di fruire dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell’articolo 43 del D.L. n. 73/2021 conv. in legge 106/2021, il divieto opera fino al 31 dicembre 2021. In caso di mancata richiesta di sgravio il termine del divieto resta il 31 ottobre 2021.

7. datori di lavoro che non possono richiedere i trattamenti di integrazione salariale ex D.lgs 148/2015. A queste aziende è stata concessa la possibilità di accedere un trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga agli articoli 4, 5, 12 e 22 del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015, per un massimo di tredici settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021. Anche in questo caso il blocco dei licenziamenti opera per il periodo di trattamento salariale autorizzato, fino al 31 dicembre 2021. La norma di riferimento è l’art. 40 bis del D.L. n. 73/2021 conv. in legge 106/2021

Infine riassumiamo le eccezioni che permettono di eludere il divieto di licenziamento:

a. licenziamenti motivati da cessazione definitiva dell’attività di impresa oppure dalla definitiva cessazione con messa in liquidazione della società senza continuazione nemmeno parziale di attività;

b. cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile;

c. cambio di appalto in cui il personale interessato dal licenziamento e già impegnato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto;

d. fallimento in assenza di esercizio provvisorio, con cessazione definitiva dell’attività di impresa. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto solo per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso;

e. accordo collettivo aziendale di incentivazione all’esodo stipulato con le Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, limitatamente ai lavoratori che aderiscono su base volontaria al predetto accordo e che in relazione al medesimo viene riconosciuto il trattamento di disoccupazione (Naspi).

Approfondimento a cura di Stefano Sparpaglione.

Per maggiori informazioni sull'argomento è possibile contattarlo direttamente all'indirizzo stefano@sparpaglione.it