Licenziamento collettivo: quando è possibile eleggere criteri differenti da quelli proposti dal Legislatore

L’ordinanza n. 36451 del 24 novembre 2021 della Corte di Cassazione è intervenuta in merito ai criteri di scelta dei lavoratori da licenziare in procedure di licenziamenti collettivi, facendo ulteriore chiarezza sui presupposti che legittimano l’elezione di criteri differenti da quelli proposti dall’articolo 5 L. 223/91.

I giudici della Suprema Corte hanno confermato che nell’ambito di un licenziamento collettivo è legittima l’adozione concordata tra le Parti sociali di criteri di scelta dei lavoratori da licenziare anche difformi da quelli legali, purché rispondenti a requisiti di obiettività e razionalità. Il primo presupposto di legittimità di una scelta difforme si fonda sul raggiungimento di un preventivo Accordo Sindacale che identifichi criteri che rispondano ad esigenze tecnico, produttive ed organizzative del Datore di lavoro. Nel caso di specie, le Parti sociali avevano individuato i lavoratori da licenziare unicamente tra quelli presenti all’interno della sola unità produttiva da dismettere, così derogando ai generali principi territoriali.

In secondo luogo, in stretta connessione con il primo presupposto, la Suprema Corte specifica essere legittima la scelta di escludere dalla comparazione i lavoratori di equivalente professionalità che siano addetti ad unità produttive non soppresse e dislocate sul territorio nazionale qualora il mantenimento in servizio dei dipendenti appartenenti alle unità soppresse esigerebbe un trasferimento presso altra sede con oggettivo aggravio di costi per l’azienda e conseguente importante interferenza sull’assetto organizzativo. Detta circostanza non può eleggere un principio astratto ed assoluto ma deve essere sempre accertata in concreto: nel caso di specie la verifica svolta dai giudici aveva evidenziato che la distanza tra le unità soppresse e quelle non interessate dal processo di riorganizzazione giustificava la scelta datoriale di non ovviare ai licenziamenti con il trasferimento del lavoratore ad altre unità produttive. In sostanza, la rilevante distanza geografica tra le unità produttive generava un indice di infungibilità dei lavoratori.

Approfondimento a cura di Stefano Sparpaglione.

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