In assenza di accordo con le rappresentanze sindacali o di autorizzazione dell’ispettorato del lavoro, costituisce strumento di controllo a distanza “continuo, permanente e globale” e non mero rilevatore di presenza il badge che, per la tecnologia impiegata (nel caso di specie, un chip contenuto nel badge e in un lettore badge collegato per mezzo della rete all’ufficio del personale), consenta “la trasmissione, mediante sistema on line, alla centrale operativa, di tutti i dati acquisiti tramite la lettura magnetica del badge del singolo lavoratore, riguardanti non solo l’orario di ingresso e di uscita, ma anche le sospensioni, i permessi, le pause, così realizzando in concreto, un controllo costante e a distanza circa l’osservanza da parte dei dipendenti del loro obbligo di diligenza, sotto il profilo del rispetto dell’orario di lavoro” (Cassazione 17531\2017)
Approfondimento a cura di Roberto Sparpaglione.
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