Durante un’assenza per malattia il lavoratore non ha un divieto assoluto di prestare attività lavorativa a favore di terzi, purché tale attività non dimostri la simulazione dell’infermità oppure comprometta la guarigione del lavoratore, violando in tal caso il dovere di fedeltà imposto dal rapporto. Il lavoratore non può quindi essere licenziato per giusta causa se non sia provato che egli ha agito fraudolentemente, simulando la malattia per poter dare corso al diverso lavoro, oppure ritardando o compromettendo la propria guarigione anziché collaborare al recupero della salute per riprendere al più presto la propria consueta attività lavorativa, agendo in danno del proprio datore di lavoro. (Cassazione 01/08/16, n. 15989)
Approfondimento a cura di Roberto Sparpaglione.
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