La pubblicazione su social network, da parte di un genitore contro la volontà dell’altro genitore, di fotografie dei figli minori costituisce comportamento “che integra violazione della norma di cui all’art. 10 c.c. (concernente la tutela dell’immagine), del combinato disposto degli artt.  4,7,8 e 145 del d. lgs. 30-6-2003 n. 196 (riguardanti la tutela della riservatezza dei dati personali) nonché degli artt. 1 e 16 I co. della Convenzione di New York del 20-11-1989 ratificata dall’Italia con legge 27-5-1991 n. 176 (l’art. 1 prevede l’applicazione delle norme della convenzione ai minori di anni  diciotto mentre l’art. 16 stabilisce che: “1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione. 2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti. Ulteriore specifica normativa di tutela dei minori in relazione ai servizi della società dell’informazione è contenuta nell’art. 8 del regolamento UE n. 679/2016 del 27-4-2016 che entrerà in vigore il 25-5-2018), laddove la immagine fotografica dei figli costituisce dato personale ai sensi del d. lgs. 196/2003 (v. art. 4 lett. a,b,c) e la sua diffusione integra una interferenza nella vita privata” (Trib. Mantova, decreto 19/09/17).

Approfondimento a cura di Roberto Sparpaglione.

Per maggiori informazioni sull’argomento è possibile contattarlo direttamente all’indirizzo roberto@sparpaglione.it