In tema di esercizio della responsabilità genitoriale, qualora i genitori siano in disaccordo sull’iscrizione scolastica dei figli minori, optando l’uno per la scuola privata e l’altro per la scuola pubblica, quest’ultima deve essere preferita.

Ciò, in quanto la scuola pubblica è quella messa a disposizione dallo Stato e, pertanto, solamente optando per questa scelta il Giudice è in grado di garantire al minore una educazione scolastica presuntivamente idonea alla sua crescita psico-fisica.

La scuola privata, al contrario, essendo organizzata da soggetti diversi dallo Stato, non può che costituire una scelta prettamente soggettiva, la cui opportunità per i figli è rimessa alla valutazione di ciascun genitore.

Approfondimento a cura di Renata Pilello.

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