La convivenza di fatto, che identifica “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile” (Legge 76/2016, articolo 1, comma 36) trova il suo fondamento nella “stabilità” della situazione, ciò che costituisce una condizione di fatto alla quale conseguono automaticamente i benefici che la legge attribuisce a tali conviventi. Pertanto, per l’accertamento della stabile convivenza “si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all’articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223” (Legge 76/2016, articolo 1, comma 37) in mancanza – o in affiancamento – della quale la prova può essere data con ogni altro mezzo previsto dalla legge.
(art. 4 “Famiglia anagrafica – comma 1: Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.”
art. 13 “Dichiarazioni anagrafiche – comma 1. Le dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai responsabili di cui all’art. 6 del presente regolamento concernono i seguenti fatti:
…..
b) costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza”)
Approfondimento a cura di Roberto Sparpaglione.
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